Affidamento dei figli: cosa decide davvero il giudice e quali errori evitare
“Se ci separiamo, il giudice deciderà con chi vivranno i nostri figli e quanto tempo potranno stare con ciascuno di noi?”
Non necessariamente. Nel sistema italiano, l’affidamento dei figli è generalmente condiviso e non significa che il figlio debba trascorrere esattamente metà del tempo con ciascun genitore. Il giudice deve costruire, sulla base della situazione concreta, un assetto che tuteli anzitutto l’interesse del minore, stabilendo come saranno esercitate le responsabilità genitoriali, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le modalità delle decisioni più importanti.
Questo significa che, quando una coppia si separa, la questione non dovrebbe essere affrontata come una gara tra genitori. Il punto centrale è capire quale organizzazione consenta al figlio di mantenere relazioni significative con entrambi, senza sacrificare stabilità, serenità e continuità della sua vita quotidiana.
Affidamento condiviso non significa “metà tempo per ciascun genitore”
Uno dei primi equivoci da chiarire riguarda proprio il significato di affidamento condiviso.
L’art. 337-ter del Codice civile riconosce al figlio il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e stabilisce che il giudice debba adottare i provvedimenti relativi ai figli avendo come riferimento esclusivo il loro interesse morale e materiale. La stessa norma attribuisce al giudice il compito di determinare i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore. (Normattiva)
L’affidamento condiviso riguarda quindi, prima di tutto, la responsabilità genitoriale.
Non impone automaticamente una divisione matematica dei tempi, né significa necessariamente settimane alterne, quattro giorni con un genitore e tre con l’altro, oppure una perfetta alternanza dei pernottamenti.
Anche il Ministero della Giustizia chiarisce che l’affidamento condiviso non comporta necessariamente che il figlio divida il proprio tempo in parti uguali tra i genitori. (Giustizia)
Questo è un passaggio importante perché, nella pratica, una richiesta formulata come “voglio il 50% del tempo” può essere molto diversa da una richiesta costruita intorno alle concrete esigenze del figlio.
Un bambino che frequenta una determinata scuola, pratica sport tre volte alla settimana, ha amici e relazioni significative nel quartiere e ha sempre avuto una determinata organizzazione quotidiana potrebbe avere esigenze diverse da quelle di un adolescente più autonomo o di un bambino molto piccolo.
La domanda corretta, dunque, non è soltanto “quanto tempo spetta a ciascun genitore?”, ma: “quale organizzazione consente a questo figlio di vivere pienamente il rapporto con entrambi i genitori?”
Che cosa decide concretamente il giudice
Quando manca un accordo tra i genitori, il giudice deve intervenire su diversi aspetti della vita del minore.
Può stabilire, tra l’altro:
- presso quale genitore il figlio avrà la propria collocazione prevalente;
- quali saranno i tempi di permanenza presso l’altro genitore;
- come saranno organizzati fine settimana, festività e vacanze;
- come verranno gestiti i rapporti con scuola, attività sportive ed extrascolastiche;
- come saranno assunte le decisioni di maggiore interesse;
- quale sarà il contributo economico di ciascun genitore al mantenimento;
- come dovranno essere gestite le comunicazioni e le informazioni riguardanti il figlio.
Le decisioni relative a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale devono essere assunte, in linea generale, di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di disaccordo, la decisione può essere rimessa al giudice. (Normattiva)
È quindi riduttivo pensare che il giudizio sull’affidamento consista semplicemente nello stabilire “dove dormirà il bambino”.
La vera questione riguarda come continuerà a funzionare la sua vita dopo la separazione.
Il giudice guarda alla vita concreta del figlio
Nelle controversie familiari è frequente che ciascun genitore presenti la propria versione della storia: chi si è occupato maggiormente dei figli, chi ha lavorato di più, chi ha una casa più grande, chi ha maggiore disponibilità di tempo, chi ha sempre accompagnato il bambino a scuola o dal pediatra.
Sono elementi che possono assumere rilievo, ma devono essere inseriti in un quadro più ampio.
Il giudice deve valutare l’interesse del minore nella situazione concreta e può assumere anche d’ufficio mezzi di prova e disporre gli accertamenti necessari alla tutela del minore. Il procedimento in materia di famiglia prevede oggi, inoltre, strumenti specifici per rappresentare al giudice l’organizzazione quotidiana del figlio. (Normattiva)
Tra questi vi è il piano genitoriale, che deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli: scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze normalmente godute. (Normattiva)
È significativo perché sposta l’attenzione dalle dichiarazioni generiche alla realtà.
Dire “sono un genitore molto presente” è una valutazione.
Indicare chi accompagna normalmente il figlio a scuola, come vengono organizzati gli allenamenti, chi lo segue nei compiti, dove trascorre abitualmente le vacanze e quali sono gli orari di lavoro dei genitori consente invece di descrivere una situazione concreta.
Ed è proprio sulla concretezza che una buona impostazione della questione può fare la differenza.
Un errore frequente: trasformare il conflitto tra adulti in una questione sui figli
La separazione può essere accompagnata da rabbia, delusione e senso di ingiustizia. È comprensibile che un genitore voglia raccontare ciò che ha subito dall’altro.
Ma non tutto ciò che è rilevante nel rapporto tra coniugi o ex conviventi è automaticamente decisivo per l’affidamento.
La domanda da porsi è diversa: quel comportamento incide concretamente sul benessere del figlio o sulla capacità genitoriale?
Questa distinzione è fondamentale.
Un giudizio sull’affidamento non dovrebbe diventare la sede per stabilire chi abbia avuto ragione nella fine della relazione sentimentale. Il tema è la responsabilità genitoriale e, soprattutto, l’interesse del minore.
Al contrario, quando esistono condotte realmente pregiudizievoli per il figlio, queste devono essere rappresentate con precisione, documentando fatti e conseguenze, anziché essere confuse con generiche accuse.
Altro errore: pensare che impedire il rapporto con l’altro genitore sia una forma di tutela
Un genitore può essere convinto che il figlio stia meglio senza l’altro genitore o che sia preferibile ridurne la frequentazione.
Ma la bigenitorialità non è un diritto del genitore a ottenere un determinato numero di giornate: è innanzitutto collegata al diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con entrambi.
La giurisprudenza ha chiarito da tempo che la frequentazione paritaria non costituisce un modello obbligatorio in ogni situazione. Il giudice può prevedere una collocazione prevalente presso uno dei genitori quando ciò risulti maggiormente conforme all’interesse concreto del minore. (Corte di Cassazione)
D’altra parte, anche la richiesta di affidamento esclusivo non può essere utilizzata semplicemente come strumento di contrapposizione.
L’art. 337-quater c.c. consente l’affidamento a un solo genitore quando l’affidamento all’altro risulti contrario all’interesse del minore e richiede una decisione motivata. (Normattiva)
La richiesta, quindi, deve essere sostenuta da elementi concreti e pertinenti.
Non è sempre un vantaggio chiedere “tutto”
Nelle controversie sull’affidamento può emergere la tentazione di formulare richieste molto ampie: più giorni, più decisioni riservate a un genitore, maggiore limitazione dell’altro.
Ma una richiesta processuale dovrebbe essere proporzionata al problema che si intende risolvere.
Una recente rassegna della Corte di Cassazione ha ribadito, ad esempio, che l’affidamento cosiddetto “super esclusivo”, che esclude l’altro genitore anche dalle decisioni di maggiore interesse, costituisce una misura fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale e richiede la presenza di elementi particolarmente gravi e pregiudizievoli. (Corte di Cassazione)
Questo mostra un principio più generale: la tutela del minore non coincide automaticamente con la massima compressione del ruolo dell’altro genitore.
Occorre individuare la misura concretamente necessaria.
Un altro errore: coinvolgere il figlio nella scelta
“Con chi vuoi stare?”
“Preferisci vivere con me?”
“Sei sicuro che vuoi andare da papà?”
Domande di questo tipo possono sembrare innocue, soprattutto quando il genitore cerca di capire cosa desideri il figlio. Ma possono mettere il minore nella difficile posizione di sentirsi responsabile delle conseguenze della separazione.
Il figlio non dovrebbe diventare il giudice della controversia tra i genitori.
La legge prevede comunque che il minore che abbia compiuto dodici anni, e anche quello di età inferiore ove capace di discernimento, venga ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, secondo le modalità previste dalla legge. (Normattiva)
Ascoltare il minore, però, è diverso dal chiedergli di scegliere tra i genitori.
È una distinzione che, nella gestione concreta della separazione, merita particolare attenzione.
Quando la conflittualità diventa un problema per il figlio
Non è necessario che i genitori vadano d’accordo dopo la separazione.
È però necessario chiedersi se siano in grado di esercitare le proprie responsabilità genitoriali senza trasformare ogni decisione in un nuovo conflitto.
Scambi continui di messaggi aggressivi, contestazioni su ogni spesa, mancata comunicazione delle informazioni scolastiche o sanitarie, ostacoli agli incontri con l’altro genitore o continui cambiamenti organizzativi possono incidere direttamente sulla vita del minore.
Ecco perché, prima ancora di arrivare davanti al giudice, può essere utile chiedersi quali regole concrete siano necessarie per rendere prevedibile la quotidianità del figlio.
Chi lo accompagna a scuola?
Come vengono comunicati gli appuntamenti medici?
Come si gestiscono le vacanze?
Quanto anticipo è necessario per modificare un giorno di permanenza?
Come vengono prese le decisioni scolastiche?
Quali informazioni devono essere condivise?
Sono domande apparentemente pratiche, ma spesso costituiscono il vero contenuto della disciplina dell’affidamento.
L’affidamento non è una fotografia immutabile
La decisione adottata in sede di separazione non deve necessariamente essere considerata definitiva per tutta la crescita del figlio.
L’art. 337-quinquies c.c. prevede infatti che i genitori possano chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative all’affidamento, all’esercizio della responsabilità genitoriale e al contributo economico. (Normattiva)
La crescita del figlio, il cambiamento della scuola, un trasferimento, nuove esigenze lavorative dei genitori, l’adolescenza o altre circostanze possono rendere necessario modificare l’organizzazione precedentemente stabilita.
Questo rende ancora più importante evitare, all’inizio della separazione, di costruire regole pensate esclusivamente per il conflitto del momento.
Prima di chiedere al giudice, occorre capire qual è davvero il problema
Quando un genitore si rivolge all’avvocato, spesso formula la propria preoccupazione in termini molto semplici: “Voglio l’affidamento dei miei figli”, oppure “Non voglio che i miei figli stiano così tanto con l’altro genitore”.
Il compito dell’avvocato di famiglia non consiste soltanto nel tradurre queste frasi in una domanda giudiziale.
Occorre comprendere che cosa sta accadendo realmente nella vita del minore, quali siano le difficoltà concrete, quali elementi possano essere documentati e quale organizzazione possa essere realisticamente sostenuta nel tempo.
A volte il problema è il calendario.
A volte è la distanza tra le abitazioni.
A volte è un conflitto sulla scuola o sulle cure mediche.
A volte è una difficoltà nella comunicazione tra i genitori.
In altri casi, invece, emergono circostanze che richiedono una tutela molto più incisiva.
La qualità della tutela dipende anche dalla capacità di distinguere queste situazioni senza utilizzare lo stesso strumento per problemi profondamente diversi.
In conclusione
Quando si parla di affidamento dei figli, la domanda più utile non è “chi vincerà?”.
Il giudice non dovrebbe essere chiamato a stabilire quale genitore abbia conquistato una posizione migliore rispetto all’altro. Deve invece individuare, sulla base degli elementi disponibili, l’assetto più conforme all’interesse del minore.
Per il genitore questo significa affrontare la separazione con una prospettiva diversa: non partire soltanto da ciò che si desidera ottenere, ma comprendere quali esigenze ha il figlio, quali difficoltà devono essere affrontate e quali soluzioni possono funzionare concretamente nella sua vita quotidiana.
È su questo terreno che una consulenza legale può diventare realmente utile: non per alimentare il conflitto tra i genitori, ma per trasformare una situazione familiare complessa in un quadro di regole comprensibili, sostenibili e orientate alla tutela del minore.
Avv. Elena Donati






