Separazione dei coniugi
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale è l’insieme di beni, mobili ed immobili, in cui si svolge e si articola la vita famigliare. Si tratta dell’abitazione in cui i coniugi – genitori stabiliscono la sede della loro vita famigliare.
La casa coniugale è considerata quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, fondamentali per una crescita armonica della personalità della prole.
Cosa succede in caso di rottura del vincolo matrimoniale?
In caso di rottura del vincolo coniugale o della fine della relazione affettiva, il Giudice sarà chiamato ad adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
L’assegnazione viene disposta solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Infatti l’assegnazione è finalizzata alla tutela della prole a rimanere nell’ambiente domestico dove è cresciuta.
La casa è assegnata al genitore con cui vivranno i figli anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore o in comproprietà.
Cosa succede se il coniuge unico proprietario della casa coniugale prima della separazione, ma con presenza di sintomi di crisi coniugale vende la casa ad un terzo?
Al momento della separazione la casa coniugale viene assegnata al coniuge con cui vivono i figli. L’assegnazione della casa coniugale può essere opposta al terzo proprietario esclusivo della casa coniugale?
Di recente la corte di Cassazione Civile (Sentenza Cass. sez.I, 10 aprile 2019 n. 9990) ha affrontato la questione e ha stabilito la prevalenza del diritto del coniuge assegnatario della casa familiare solo in due ipotesi.
A)Nel caso in cui nell’atto di acquisto del terzo è espressamente prevista una clausola che riconosce la situazione abitativa della destinazione a casa familiare;
B) se il terzo proprietario ha stipulato un contratto di comodato con coloro che occupano l’abitazione per effetto dell’ assegnazione.
Al di fuori di queste due ipotesi al terzo acquirente non è opponibile l’assegnazione della casa coniugale disposta successivamente all’acquisito.
Nelle motivazioni la Corte chiarisce, sulla base dei principi generali, che la sola consapevolezza nel terzo acquirente della possibile attività a danno dei diritti familiari non è sufficiente a rendere opponibile l’assegnazione.
Avv. Elena Donati