Emergenza sanitaria regole e procedure per le separazioni consensuali e divorzi congiunti
Tutti conosciamo i limiti che il diffondersi del Covid-19 ha imposto.
Forse non tutti sanno che, in osservanza del divieto di assembramento e rispetto del distanziamento, vi è stato un rallentamento se non addirittura uno stop dell’attività dei tribunali nei due mesi scorsi con rinvio delle udienze a dopo l’estate.
Un’alternativa, è stata offerta dalla possibilità di trattazione delle udienze in forma “scritta” mediante scambio di note tra i difensori e successiva decisione del Giudice fuori udienza o mediante udienza da remoto. Questa possibilità permarrà, salvo novità, fino al 30 giugno 2020.http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/NewsDetail.aspx?id=1295
Entrambe le modalità non tengono conto degli aspetti peculiari della situazione dei coniugi che stavano procedendo alla separazione o al divorzio. Specialmente per le procedure consensuali in cui la norma prevede l’obbligo di espletare il tentativo di conciliazione presidenziale e la trattazione scritta è in palese violazione della procedura.
Certo è che la difficile convivenza nell’ambito famigliare in crisi insieme all’impossibilità di definire processualmente gli accordi tra coniugi che intendono separarsi o divorziare, comportano il protrarsi di condizioni di convivenza non scelte né volute.
Per ovviare a questo deficit normativo alcuni tribunali (Vercelli, Torino e Monza) hanno sottoscritto un protocollo ad hoc per i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto che prevede il deposito telematico del ricorso, la fissazione da parte del Giudice di un’udienza virtuale, la dichiarazione sottoscritta da parte di marito e moglie di essere stati informati della possibilità di procedere comunque senza la comparizione fisica all’udienza e di avervi aderito liberamente e coscientemente, e di confermare la volontà di separarsi o divorziare. A seguito della espressa e ribadita manifestazione di volontà, la coppia consegue l’omologa (nel caso di separazione consensuale) o la sentenza (nel caso di divorzio congiunto), previa la trasmissione, anche in questo caso telematica, per il parere al Pubblico Ministero.