E se il genitore obbligato dice di non avere più soldi?
La difficoltà economica può essere reale.
Perdita del lavoro, riduzione del reddito, malattia, crisi dell’attività professionale o nuove circostanze familiari possono modificare anche sensibilmente la situazione economica di un genitore.
Ma esiste una distinzione fondamentale: una difficoltà economica può giustificare la richiesta di modifica dell’assegno; non autorizza automaticamente a modificarlo da soli.
Se il provvedimento prevede un determinato contributo, il genitore obbligato non dovrebbe semplicemente decidere di dimezzarlo o interromperlo perché considera l’importo non più sostenibile. Occorre chiedere, quando ne ricorrano i presupposti, la revisione delle condizioni.
Fino alla modifica del titolo, l’obbligo non scompare per effetto di una decisione unilaterale.
Per chi deve recuperare gli arretrati, quindi, la frase: “Non potevo più permettermelo”
non equivale automaticamente a: “Il debito non esiste.”
Il genitore può smettere di pagare perché non vede i figli?
No, non per questo motivo.
Mantenimento e rapporti personali con i figli appartengono allo stesso contesto familiare, ma non sono prestazioni da scambiarsi una contro l’altra.
Un conflitto sul diritto di visita o sulle modalità di frequentazione deve essere affrontato con gli strumenti previsti per quel problema, non autorizza, di per sé, a sospendere il contributo economico destinato ai figli.
Lo stesso vale al contrario. Il mancato pagamento non dovrebbe diventare uno strumento per regolare unilateralmente i rapporti genitoriali.
Sono problemi distinti e richiedono rimedi distinti.
Può detrarre dall’assegno le spese che ha pagato direttamente?
Anche questa situazione è frequente.
Il provvedimento prevede, per esempio, un assegno di 600 euro.
Il genitore versa 400 euro e sostiene: “Gli altri 200 li ho spesi direttamente per nostro figlio.”
La risposta non può essere data sulla sola base del fatto che la spesa sia stata effettivamente sostenuta.
Bisogna verificare ciò che stabilisce il titolo.
L’assegno ordinario, le spese straordinarie e le somme pagate spontaneamente dal genitore possono avere funzioni differenti.
Non è quindi prudente dare per scontata la possibilità di compensare unilateralmente ciò che si deve versare con qualunque spesa sostenuta direttamente.
Quando il conteggio degli arretrati presenta questo tipo di contestazione, il primo lavoro consiste proprio nel separare le diverse voci.
Il mancato pagamento del mantenimento può avere conseguenze penali?
Può averle.
Ma la tutela penale non deve essere confusa con il recupero civile delle somme.
L’art. 570-bis del Codice penale disciplina la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio e richiama la violazione degli obblighi di natura economica in materia familiare.
Esiste inoltre la distinta fattispecie dell’art. 570 c.p., che tutela, tra l’altro, la prestazione dei mezzi di sussistenza nei confronti dei soggetti indicati dalla norma.
La rilevanza penale dipende quindi dalla condotta concreta e non può essere ricavata automaticamente dal semplice dato: “Manca una mensilità.”
Occorre valutare durata e caratteristiche dell’inadempimento, situazione dell’obbligato, bisogni dei figli e fattispecie applicabile.
Soprattutto, è importante comprendere un aspetto pratico.
Una denuncia e un’azione di recupero non hanno la stessa finalità.
Il procedimento penale serve ad accertare un eventuale reato.
Se l’obiettivo è ottenere materialmente il pagamento delle somme, bisogna valutare anche gli strumenti civilistici ed esecutivi appropriati.
Pensare: “Lo denuncio e così mi restituirà automaticamente tutto” rischia quindi di confondere due piani diversi.
Se c’è il rischio che il debitore faccia sparire il patrimonio?
La legge prevede anche strumenti destinati a proteggere il credito quando esiste il pericolo che l’obbligato possa sottrarsi all’adempimento.
L’art. 473-bis.36 c.p.c. prevede, tra l’altro, la possibilità per il giudice di imporre idonee garanzie e, nei casi previsti, di autorizzare il sequestro di beni mobili, immobili o crediti del debitore. I provvedimenti relativi ai contributi economici sono inoltre immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Non sono strumenti automatici. Il loro utilizzo richiede presupposti specifici, ma diventano particolarmente importanti quando il problema non è soltanto che il genitore non sta pagando.
È il rischio che, quando si proverà a recuperare il credito, non ci sia più nulla su cui agire.
Quanto tempo posso aspettare prima di recuperare gli arretrati?
Aspettare qualche settimana per capire se un ritardo verrà recuperato può essere comprensibile.
Aspettare per anni senza verificare la situazione è molto diverso.
Le somme periodiche possono porre questioni di prescrizione che devono essere valutate con attenzione sulla base della natura del credito, della decorrenza, del rapporto tra le parti e degli eventuali atti che abbiano interrotto il decorso del termine.
Per questo non è utile applicare in modo automatico un’unica formula a qualsiasi arretrato.
Se alcune mensilità risalgono a molto tempo prima, è opportuno ricostruire cronologicamente:
- quando sono maturate;
- quali pagamenti sono stati effettuati;
- quali richieste formali sono state inviate;
- quali provvedimenti sono intervenuti nel frattempo.
Il tempo, nel recupero di un credito familiare, non è neutro, può incidere sia sulle possibilità giuridiche sia sulla possibilità concreta di trovare un patrimonio sul quale agire.
Il problema non è soltanto quanto manca. È capire come recuperarlo.
Immaginiamo che siano maturati 8.000 euro di arretrati.
Il numero, da solo, non indica ancora la strategia: se il debitore è un dipendente con reddito stabile, può esistere una strada, se è un professionista, può essercene un’altra, se possiede immobili ma non dispone di liquidità, il problema cambia ancora. Se sta progressivamente spostando o riducendo il proprio patrimonio, può diventare necessario valutare strumenti di tutela ulteriori. La stessa somma, quindi, può richiedere strategie completamente diverse.
Per questo il primo obiettivo non dovrebbe essere scegliere il procedimento più aggressivo.
Dovrebbe essere scegliere quello con maggiori possibilità di trasformare il titolo in un pagamento reale.
Cosa serve per valutare il recupero del mantenimento non pagato?
Per comprendere la situazione occorre normalmente partire da pochi elementi essenziali.
Prima di tutto il provvedimento o l’accordo che stabilisce il mantenimento, comprese eventuali modifiche successive.
Poi la cronologia dei pagamenti effettivamente ricevuti.
Quindi la documentazione delle eventuali spese ulteriori di cui si chiede il rimborso.
Infine, per quanto conosciute, le informazioni sulla situazione lavorativa e patrimoniale dell’altro genitore.
Non perché chi chiede il mantenimento debba svolgere autonomamente un’indagine.
Ma perché sapere che l’altro genitore è dipendente, professionista, imprenditore, pensionato o titolare di determinati beni può cambiare completamente la strategia.
In altre parole, prima di scegliere lo strumento occorre conoscere sia il credito sia il debitore.
Avv. Elena Donati







