L’avviso di convocazione all’assemblea condominiale. Fa prova dell’intervenuto ricevimento, la spedizione o la ricezione?
Art. 1135 c.c. – Art. 1137 c.c. – Art. 1335 c.c. – Art. 66 Disp. Att. c.c. (ante riforma)
Una recente sentenza della Cassazione (Sez_.Civ_.del 25.03.2019-n.8725) In tema di condominio, ha stabilito che al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che l’Amministratore del Condominio, in applicazione della presunzione dell’art. 1335 c.c. dimostri la data di arrivo dell’avviso di convocazione dell’assemblea all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.