ADOZIONE NAZIONALE
Chi può presentare la domanda di adozione nazionale?
I coniugi sposati da almeno tre anni e non separati. Iconiugi sposati da meno di tre anni ma conviventi da tre o più anni (la convivenza deve essere comprovata). La domanda di adozione nazionale, che in realtà è una dichiarazione di disponibilità all’adozione, deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni presso cui si intende procedere e che nella maggior parte dei casi i coniugi scelgono rispetto alla loro residenza anagrafica
Si possono presentare più domande a diversi Tribunali per i Minorenni?
I coniugi hanno la facoltà di presentare la domanda di adozione in più di un Tribunale anche diverso da quello competente per residenza. Ne devono dare comunicazione scritta agli altri tribunali precedentemente consultati. Se la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza. In mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.
La Domanda di adozione nazionale è in realtà una dichiarazione di disponibilità all’adozione e ha validità di tre anni.
La domanda è formulata su moduli forniti dalle cancellerie adozioni dei Tribunali per i Minorenni. Va presentata in carta semplice accompagnata dai documenti indicati dalla cancelleria.
La domanda di adozione nazionale ha una validità di tre anni ed è rinnovabile alla sua scadenza.
A questo punto il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti ritenuti necessari. Questo avviene al fine di accertare e dichiarare l’idoneità della coppia.
Collocamento provvisorio e/o affidamento preadottivo.
Il Tribunale dopo aver selezionato la coppia di genitori ritenuta idonea ad accogliere il minore o i minori, provvede all’affidamento preadottivo.
Nel caso di adozione a rischio giuridico, ove la famiglia d’origine abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di decadenza della potestà genitoriale, il minore viene dato alla coppia in collocamento provvisorio (o temporaneo) fino alla sentenza definitiva. Per l’affidamento preadottivo, occorre il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni; il minore di età superiore a 12 anni deve essere interpellato (anche di età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno).
Quanto dura l’affidamento?
L’affidamento preadottivo ha durata di 1 anno e può essere prorogato per un altro anno o può essere revocato se si verificano gravi difficoltà nella convivenza.
Avv. Monica Ravasi