L’espropriazione immobiliare è di competenza del Tribunale del luogo dove si trova l’immobile.
Nel pignoramento immobiliare vengono indicati i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione, con gli estremi catastali per la loro individuazione e con l’ingiunzione di non commettere atti diretti a sottrarli alla garanzia del debitore.
L’atto viene notificato dall’ufficiale giudiziario e va subito trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Eseguita l’ultima notifica, il pignoramento immobiliare viene consegnato dall’ufficiale giudiziario al difensore, il quale provvede immediatamente all’iscrizione al ruolo.
Attenzione, in seguito alla riforma del processo telematico introdotto con l’art. 18 del decreto legge 132/14 www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/200991/D.L.+n.+132-2014 , convertito con la legge n. 162 del 2014, l’iscrizione al ruolo del pignoramento immobiliare va fatta telematicamente. www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00175/sg
La cosa più importante da tenere a mente e che l’iscrizione telematica del pignoramento immobiliare, va fatta a pena di decadenza entro 15 giorni, che decorrono dalla riconsegna al difensore del titolo, del precetto del pignoramento ex art. 557 cpc https://lexscripta.it/codici/codice-procedura-civile/articolo-557/storia. Al momento dell’iscrizione, oltre alla nota, bisogna allegare le scansioni dei seguenti documenti cartacei: titolo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione. La nota di trascrizione del pignoramento immobiliare in ogni caso potrà essere depositata con successivo deposito telematico anche dopo l’iscrizione.
Avv. Anna Bocchetti